Ordinanza — n. 2137/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORCE GIUSEPPE (CUI 02S7NJB) nato a CANICATTI' il 12/08/1987 avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO; .• Letto il ricorso di Giuseppe Sorce; ritenuto che il dedotto vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità è manifestamente infondato atteso che la Corte di appello ( pagine da 1 a 3 della sentenza impugnata) ha argomentato -puntualmente ed in conformità con i principi della giurisprudenza di legittimità - in ordine alla consapevolezza dell'imputato circa la provenienza delittuosa della vettura trovata in suo possesso non avendo egli fornito alcuna giustificazione spiegazione delle ragioni del suo possesso e considerato che il veicolo presentava evidenti segni di manomissione; ritenuto che l'ulteriore doglianza in punto di mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è consentita poiché la censura non risulta essere stata previamente dedotta con l'atto di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; considerato che, con riferimento alla dosimetria della pena, la Corte territoriale ha adeguatamente assolto l'onere argomentativo in conformità dei criteri di commisurazione indicati dall'art. 133 cod. pen., valorizzando la natura del bene ricettato ed i precedenti penali dell'odierno ricorrente, idonei a giustificare il lieve scostamento dal minimo edittale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen, art. 606 comma 3 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 2137/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. non è consentita poiché la censura non risulta essere stata previamente dedotta con l'atto di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; considerato che, con riferimento alla dosimetria della pena, la Corte territoriale ha adeguatamente assolto l'onere argomentativo in conformità dei criteri di commisurazione indicati dall'art. 133 cod. pen., valorizzando la natura del bene ricettato ed i precedenti penali dell'odierno ricorrente, idonei a giustificare il lieve scostamento dal minimo edittale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORCE GIUSEPPE (CUI 02S7NJB) nato a CANICATTI' il 12/08/1987 avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO; .•
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Giuseppe Sorce; ritenuto che il dedotto vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità è manifestamente infondato atteso che la Corte di appello ( pagine da 1 a 3 della sentenza impugnata) ha argomentato -puntualmente ed in conformità con i principi della giurisprudenza di legittimità - in ordine alla consapevolezza dell'imputato circa la provenienza delittuosa della vettura trovata in suo possesso non avendo egli fornito alcuna giustificazione spiegazione delle ragioni del suo possesso e considerato che il veicolo presentava evidenti segni di manomissione; ritenuto che l'ulteriore doglianza in punto di mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è consentita poiché la censura non risulta essere stata previamente dedotta con l'atto di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; considerato che, con riferimento alla dosimetria della pena, la Corte territoriale ha adeguatamente assolto l'onere argomentativo in conformità dei criteri di commisurazione indicati dall'art. 133 cod. pen., valorizzando la natura del bene ricettato ed i precedenti penali dell'odierno ricorrente, idonei a giustificare il lieve scostamento dal minimo edittale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 18 novembre 2025