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Ordinanza — n. 2137/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2137/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2137/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORCE GIUSEPPE (CUI 02S7NJB) nato a CANICATTI' il 12/08/1987 avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO; .• Letto il ricorso di Giuseppe Sorce; ritenuto che il dedotto vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità è manifestamente infondato atteso che la Corte di appello ( pagine da 1 a 3 della sentenza impugnata) ha argomentato -puntualmente ed in conformità con i principi della giurisprudenza di legittimità - in ordine alla consapevolezza dell'imputato circa la provenienza delittuosa della vettura trovata in suo possesso non avendo egli fornito alcuna giustificazione spiegazione delle ragioni del suo possesso e considerato che il veicolo presentava evidenti segni di manomissione; ritenuto che l'ulteriore doglianza in punto di mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è consentita poiché la censura non risulta essere stata previamente dedotta con l'atto di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; considerato che, con riferimento alla dosimetria della pena, la Corte territoriale ha adeguatamente assolto l'onere argomentativo in conformità dei criteri di commisurazione indicati dall'art. 133 cod. pen., valorizzando la natura del bene ricettato ed i precedenti penali dell'odierno ricorrente, idonei a giustificare il lieve scostamento dal minimo edittale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 606 comma 3 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 2137/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. non è consentita poiché la censura non risulta essere stata previamente dedotta con l'atto di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; considerato che, con riferimento alla dosimetria della pena, la Corte territoriale ha adeguatamente assolto l'onere argomentativo in conformità dei criteri di commisurazione indicati dall'art. 133 cod. pen., valorizzando la natura del bene ricettato ed i precedenti penali dell'odierno ricorrente, idonei a giustificare il lieve scostamento dal minimo edittale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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diritto di non autoincriminarsi impunità permesso di promuovere un procedimento penale difetto di motivazione comunicazione degli elementi a carico partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
non è consentita poiché la censura non risulta essere stata previamente dedotta con l'atto di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
art. 133 cod. pen
pen.; considerato che, con riferimento alla dosimetria della pena, la Corte territoriale ha adeguatamente assolto l'onere argomentativo in conformità dei criteri di commisurazione indicati dall'art. 133 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORCE GIUSEPPE (CUI 02S7NJB) nato a CANICATTI' il 12/08/1987 avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO; .•

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giuseppe Sorce; ritenuto che il dedotto vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità è manifestamente infondato atteso che la Corte di appello ( pagine da 1 a 3 della sentenza impugnata) ha argomentato -puntualmente ed in conformità con i principi della giurisprudenza di legittimità - in ordine alla consapevolezza dell'imputato circa la provenienza delittuosa della vettura trovata in suo possesso non avendo egli fornito alcuna giustificazione spiegazione delle ragioni del suo possesso e considerato che il veicolo presentava evidenti segni di manomissione; ritenuto che l'ulteriore doglianza in punto di mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è consentita poiché la censura non risulta essere stata previamente dedotta con l'atto di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; considerato che, con riferimento alla dosimetria della pena, la Corte territoriale ha adeguatamente assolto l'onere argomentativo in conformità dei criteri di commisurazione indicati dall'art. 133 cod. pen., valorizzando la natura del bene ricettato ed i precedenti penali dell'odierno ricorrente, idonei a giustificare il lieve scostamento dal minimo edittale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 18 novembre 2025