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Ordinanza — n. 2134/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding denial of generic mitigating circumstances and sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2134/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's refusal of generic mitigating circumstances was legally sound and not arbitrary. The appellant argued for reduced sentencing, but the court found no positive elements to support this given the defendant's prior criminal record and the high violence of the conduct. The decision upheld the principle that judges need only address decisive factors when denying mitigation, affirming the lower court's sentencing discretion under the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: The denial of generic mitigating circumstances is valid if the court references decisive factors without needing to consider all arguments, and sentencing discretion remains within the trial judge's authority provided the punishment aligns with the crime's social and penal value.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances sentencing discretion inadmissible appeal penal code provisions prior criminal record electronic bracelet violation procedural inadmissibility attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUPICA TONNO ANTONINO nato a BRONTE il 27/02/2001 avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Antonino Lupica Tonno; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punti di mancato riconoscimento di attenuanti generiche e di dosimetria della pena è manifestamente infondato; che, quanto al diniego della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen, la Corte territoriale (pag. 2 della sentenza) ha evidenziato, da un lato, l'assenza di elementi positivi valorizzabili in tal senso (che peraltro nell'atto di appello non erano stati evidenziati) e, dall'altro, la presenza di precedenti penali a carico dell'imputato; la motivazione al riguardo non è stata pertanto omessa ed è esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); che, con riferimento alla quantificazione della pena, deve ribadirsi il consolidato principio di legittimità secondo cui la graduazione della sanzione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr.

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 — 01); nel caso di specie l'onere argomentativo risulta adeguatamente assolto attraverso lo specifico riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (pagina 3 della sentenza impugnata, ove si rileva la congruità della pena irrogata rispetto al disvalore penale e sociale della condotta, connotata da alto grado di violenza esercitata sul braccialetto elettronico ad opera dell'imputato che si trovava in regime di arresti domiciliari); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 18 novembre