Italian Court dismisses appeals against criminal convictions for theft and obstruction of justice.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Daniele Russo and Vincenzo Scalzo inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued for the illogical application of recidivism and sentencing, but the court found their claims to be mere repetitions of arguments already rejected at the appellate level. The decision upheld the lower court's reasoning regarding the specific nature of recidivism and the appropriate penalty calculation based on the defendants' conduct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648, 337, 69 cod. pen.; Appeals based on the illogical application of recidivism or sentencing are inadmissible when the lower court has sufficiently examined the relationship between the current facts and prior convictions, demonstrating a persistent criminal inclination without requiring a prior simple recidivism declaration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RUSSO DANIELE nato a CERIGNOLA il 19/11/1983 SCALZO VINCENZO nato a CERIGNOLA il 25/05/1979 avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO; •
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Daniele Russo e Vincenzo Scalzo; ritenuto che sono manifestamente infondati i motivi del ricorso proposto nell'interesse di Daniele Russo, articolati in diverse censure, con i quali si deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione: -al giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 648 e 337 cod. pen.; -alla mancata disapplicazione della recidiva che, peraltro, non si configurerebbe in forma reiterata mancando una precedente dichiarazione in tal senso; -alla mancata prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulla recidiva; -alla dosimetria della pena; che, in punto di affermata colpevolezza, le doglianze proposte si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito che, senza incorrere in alcuna manifesta illogicità, ha dato conto dell'attendibile riconoscimento dell'imputato, quale possessore delle due vetture ricettate ed autore di una condotta concretamente oppositiva nei confronti degli operanti; che è corretta la configurazione della contestata recidiva in forma reiterata e specifica dovendosi richiamare il principio di diritto secondo cui, ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato - come nel caso di specie- risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice (SU, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878); che la Corte territoriale ha sufficientemente argomentato in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva esaminando il rapporto tra i fatti oggetto di giudizio e le plurime precedenti condanne anche per reati contro il patrimonio, queste ultime indicative di una perdurante inclinazione al delitto che aveva influito quale fattore criminogeno per la commissione degli illeciti sub iudice (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425 - 01); che, in presenza della recidiva de qua, il mancato giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche è censura manifestamente infondata ostandovi il disposto di cui all'art. 69, comma quarto, cod. pen.; che, quanto alla dosimetria della pena, la sanzione detentiva base per il più grave delitto di ricettazione è pari al minimo edittale (sicchè non poteva essere rivista) e il modesto aumento stabilito a titolo di continuazione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale è stato ritenuto congruo in ragione della gravità della condotta oppositiva che aveva messo in pericolo non solo gli operanti ma anche anche gli utenti della strada; ritenuto che è manifestamente infondato anche l'unico motivo di ricorso proposto da Scalzo Vincenzo con il quale si deduce il vizio di motivazione in punto di mancata esclusione della ritenuta recidiva reiterata; che, anche con riferimento a tale imputato, il collegio di merito ha esaminato il rapporto tra i fatti oggetto di giudizio e le plurime precedenti condanne anche per reati contro il patrimonio, queste ultime indicative di una perdurante inclinazione al delitto che aveva influito quale fattore criminogeno per la commissione degli illeciti sub iudice (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425 - 01); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis