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Ordinanza — n. 2128/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2128/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2128/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AOUADI HAMZA nato il 28/07/1990 avverso la sentenza del 09/06/2025 del GIP TRIBUNALE di PIACENZAudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE; E IN DIRITTO Rilevato che il difensore di Hamza Aouadi ha proposto ricorso avverso la sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di Piacenza in data 9.6.2025 gli ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di quattro anni, otto mesi e venti giorni di reclusione per i reati di cui agli artt. 56-575 cod. pen., 4 L. n. 110 del 1975; Ritenuto che si tratti di ricorso proposto per ragioni diverse da quelle previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto lamenta il difetto di controllo, da parte del giudice, sulla congruità della pena concordata tra le parti;

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 2128/2026 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Piacenza in data 9.6.2025 gli ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di quattro anni, otto mesi e venti giorni di reclusione per i reati di cui agli artt. 56-575 cod. pen., 4 L. n. 110 del 1975; Ritenuto che si tratti di ricorso proposto per ragioni diverse da quelle previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto lamenta il difetto di controllo, da parte del giudice, sulla congruità della pena concordata tra le parti;

Parole chiave

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proporzionalità della pena adeguamento della pena gratificazione sanzione disciplinare riesame dell'entità pena sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Piacenza in data 9.6.2025 gli ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di quattro anni, otto mesi e venti giorni di reclusione per i reati di cui agli artt.
art. 133 cod. pen
il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AOUADI HAMZA nato il 28/07/1990 avverso la sentenza del 09/06/2025 del GIP TRIBUNALE di PIACENZAudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Rilevato che il difensore di Hamza Aouadi ha proposto ricorso avverso la sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di Piacenza in data 9.6.2025 gli ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di quattro anni, otto mesi e venti giorni di reclusione per i reati di cui agli artt. 56-575 cod. pen., 4 L. n. 110 del 1975; Ritenuto che si tratti di ricorso proposto per ragioni diverse da quelle previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto lamenta il difetto di controllo, da parte del giudice, sulla congruità della pena concordata tra le parti;

Considerato che è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 19757 del 16/4/2019, P.g. c. Bonfiglio, Rv. 276509 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il