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Ordinanza — n. 2124/2026 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed for inadmissibility; appellate court reduced base sentence but not satellite crimes under continuation rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2124/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Michele Faccitondo inadmissible, upholding the appellate court's decision to reduce only the base sentence for the primary crime. The appellant argued that the failure to reduce satellite crime penalties violated the principle against increasing punishment, while the court found the lower court's reasoning sufficient regarding overall sentencing gravity. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 81 c.p.: The appellate court may reduce the base penalty for the principal crime without proportionally reducing satellite crime penalties under continuation rules, provided the overall sanction reflects the objective gravity of the conduct.

Parole chiave

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continuzione reati reformatio in peius sentenza d'appello reato principale reati satellite inammissibilità ricorso pena globale adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 81 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 22091 del 9/3/2023, Albergo
pen., sussistendo il solo obbligo di valutare globalmente gli elementi favorevoli, ai fini dell'individuazione del congruo aumento di pena conseguente alla riconosciuta continuazione (Sez. 3, n. 22091 del 9/3/2023, Albergo, Rv.
Sez. 4, n. 11470 del 9/3/2021, Scarcello
Sez. 4, n. 11470 del 9/3/2021, Scarcello, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FACCITONDO MICHELE nato a BARI il 23/02/2003 avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Michele Faccitondo avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 3.4.2025 la Corte d'appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Bari del 25.11.2024, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in due anni e otto mesi di reclusione e 4.000 euro di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche; Premesso che il ricorso si duole del fatto che la Corte d'appello, pur avendo ridotto la pena base per il reato più grave, non abbia spiegato la ragione per cui non ha ritenuto di diminuire anche la pena calcolata in continuazione per i reati satellite;

Considerato, a tal proposito, che la motivazione della sentenza impugnata abbia operato un congruo riferimento, nella determinazione del complessivo trattamento sanzionatorio, alla "oggettiva gravità delle condotta" e alla opportunità di rimodulare la sola pena base per il reato più grave in quanto ritenuta "ingiustificatamente eccessiva", così facendo corretta applicazione del principio secondo cui non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, avendo ridotto la pena per il reato più grave per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche per motivi soggettivi, non riduca, in maniera corrispondente, gli aumenti sanzionatori praticati, per i reati satellite, ex art. 81, comma secondo, cod. pen., sussistendo il solo obbligo di valutare globalmente gli elementi favorevoli, ai fini dell'individuazione del congruo aumento di pena conseguente alla riconosciuta continuazione (Sez. 3, n. 22091 del 9/3/2023, Albergo, Rv. 284663 - 01;

Sez. 4, n. 11470 del 9/3/2021, Scarcello, Rv. 280703 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de