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Ordinanza — n. 2123/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for suspended sentence due to lack of explicit judicial discretion devolution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2123/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the request for a suspended sentence was not granted. The appellant argued for the benefit based on a cited precedent, but the court found no explicit agreement or specific devolution of discretion to the appellate judge in this case. Consequently, the appeal was rejected in violation of Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; The benefit of conditional suspension of sentence may be granted only if it is an integral part of the settlement agreement or if the issue has been explicitly and specifically devolved to the judge's discretionary power by both parties.

Parole chiave

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conditional suspension of sentence appellate settlement agreement judicial discretionary power inadmissible appeal Code of Criminal Procedure condizione sospensiva sospensione delle prestazioni pene condizionali

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, n. 46053 dell'8/10/2019, Gesualdo, Rv. 277416 - 01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: XU JANFEI nato il 22/03/1982 avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso presentato dal difensore di Janfei Xu avverso la sentenza con cui in data 7.4.2025 la Corte d'appello di Milano, in riforma della syntenza del Tribunale di Milano in data 27.3.2024, ha rideterminato in un anno e mesi di reclusione la pena inflitta all'imputato, previa rinuncia ai motivi di appello; Premesso che il ricorso si duole della mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; Rilevato che, in tema di concordato in appello, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere concesso soltanto ove facente parte integrante dell'accordo pattizio o nel caso in cui la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti, al potere discrezionale del giudice (Sez. 7, n. 46053 dell'8/10/2019, Gesualdo, Rv. 277416 - 01);

Considerato che la apparentemente difforme sentenza di legittimità citata nel ricorso a sostegno della doglianza difensiva riguarda, in realtà, il diverso caso specifico in cui, non essendo stata concordata la sospensione, la relativa questione sia stata appunto devoluta esplicitamente al potere discrezionale del giudice, ciò che non risulta - né dalla sentenza, né dal ricorso - sia avvenuto nel caso di specie; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto presentato in violazione del disposto di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso