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Ordinanza — n. 2122/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2122/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2122/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMBROSONE WILLIAM nato a MARIANO COMENSE il 25/05/1981 avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE; t E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di William Ambrosone avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 19.3.2025 la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza in data 26.10.2023 di condanna dell'imputato alla pena di sei mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 4 L. n. 110 del 1975; Ritenuto, in primo luogo, che la doglianza circa la qualificazione del tubo di ferro quale oggetto ad offendere sia manifestamente infondata, atteso che l'art. 4, comma secondo, L. n. 110 del 1975 espressamente richiama i "tubi" tra gli oggetti di cui è vietato il porto senza giustificato motivo e che la giurisprudenza di legittimità considera arma impropria la sbarra di ferro (Sez. 5, n. 43753 del 6/11/2008, P.m. in proc.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 2122/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 4 L. n. 110 del 1975; Ritenuto, in primo luogo, che la doglianza circa la qualificazione del tubo di ferro quale oggetto ad offendere sia manifestamente infondata, atteso che l'art. 4, comma secondo, L. n. 110 del 1975 espressamente richiama i "tubi" tra gli oggetti di cui è vietato il porto senza giustificato motivo e che la giurisprudenza di legittimità considera arma impropria la sbarra di ferro (Sez. 5, n. 43753 del 6/11/2008, P.m. in proc.

Parole chiave

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porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi restrizioni accessorie oggetto pericoloso violazione del divieto d'entrata embargo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMBROSONE WILLIAM nato a MARIANO COMENSE il 25/05/1981 avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE; t

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di William Ambrosone avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 19.3.2025 la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza in data 26.10.2023 di condanna dell'imputato alla pena di sei mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 4 L. n. 110 del 1975; Ritenuto, in primo luogo, che la doglianza circa la qualificazione del tubo di ferro quale oggetto ad offendere sia manifestamente infondata, atteso che l'art. 4, comma secondo, L. n. 110 del 1975 espressamente richiama i "tubi" tra gli oggetti di cui è vietato il porto senza giustificato motivo e che la giurisprudenza di legittimità considera arma impropria la sbarra di ferro (Sez. 5, n. 43753 del 6/11/2008, P.m. in proc.

Bertacci, Rv. 241674 - 01; Sez. 6, n. 3963 del 15/3/1985, Micucci, Rv. 168878 - 01); Ritenuto, in secondo luogo, che anche le doglianze relative alla prova del "giustificato motivo" siano manifestamente infondate, in quanto il giustificato motivo del porto, costituendo una eccezione alla configurabilità del reato, deve sottostare all'onere della prova incombente sull'imputato (Sez. 6, n. 17777 del 29/9/1989, Tornei, Rv. 182923 - 01) e deve essere espresso immediatamente (non dedotto a posteriori), in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una pronta verifica da parte dei verbalizzanti (Sez. 1, n. 19307 del 30/1/2019, Naimi, Rv. 276187 - 01;

Sez. 1, n. 18925 del 26/2/2013, Carrara, Rv. 256007 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec