Cassation Court dismisses appeal against detention regime extension order for lack of legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court's order lacked required motivation. Although the appellant argued the detention regime extension violated statutory requirements, the court found the original order sufficiently reasoned and congruous. Consequently, the appeal was dismissed as improperly filed for a defect of motivation rather than a substantive legal error.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 41, comma 2-sexies, L. n. 354 del 1975; Art. 41, comma 2, L. n. 354 del 1975: An appeal against a detention regime extension order is inadmissible if the lower court's decision is substantively motivated, rendering the claim of lack of motivation a procedural defect rather than a violation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GATTO GIUSEPPE nato a MESSINA il 18/04/1969 avverso l'ordinanza del 08/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO i Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Giuseppe Gatto avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui in data 8.5.2025 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo presentato avverso il decreto di proroga del regime detentivo di cui all'art. 41-bis L. n. 354 del 1975; Rilevato che il ricorso denuncia la mancanza della motivazione del provvedimento impugnato quale vizio integrante la violazione di legge richiesta dall'art. 41, comma 2-sexies, L. n. 354 del 1975, per la proposizione del ricorso avverso l'ordinanza del tribunale sul reclamo del detenuto; Ritenuto, tuttavia, che l'ordinanza impugnata è provvista di diffusa, e anche congrua, motivazione, sicché il ricorso si atteggia, in definitiva, come inammissibilmente proposto per vizio di motivazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il