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Ordinanza — n. 2117/2026 — snpen Generato dall'IA

Public prosecutor appeal against appellate court's jurisdictional ruling on conditional sentence execution is inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2117/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the public prosecutor's appeal inadmissible regarding the Bologna Court of Appeal's ruling on jurisdiction over an execution incident. The prosecutor challenged the appellate court's decision to declare itself incompetent to hear the incident concerning the revocation of a conditional sentence granted to Serhii Myslyk. The court ruled that such orders in execution proceedings are generally unappealable, requiring the prosecutor to instead report any jurisdictional conflicts under specific statutory provisions.

Regesto Legislator

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Art. 568, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, in relation to Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.: Orders in execution proceedings establishing jurisdictional conflicts are unappealable; the public prosecutor must report the conflict instead of filing an appeal.

Parole chiave

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conditional sentence execution jurisdictional conflict public prosecutor appeal unappealable orders Cassazione inadmissibility revoca della sospensione condizionale risoluzione del conflitto di competenza declinatoria di competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 568, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 30, comma 2, cod. proc. pen.
269312 - 01); Considerato, pertanto, che l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna è inoppugnabile in cassazione e che il pubblico ministero può piuttosto denunciare il conflitto ex art. 30, comma 2, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, in relazione all'art.
Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
610, comma 5-bis, in relazione all'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; Aggiunto che, trattandosi di ricorso proposto dalla parte pubblica, la declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento e della somma in favore della Cassa per le ammende;

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 23525 del 4/4/2013
pen., vale anche ove il provvedimento che si vuole contestare sia adottato, con le forme dell'ordinanza, nel procedimento di esecuzione (Sez. 1, n. 23525 del 4/4/2013, P.g.
Sez. 1, n. 5979 del 21/9/2016
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNAnel procedimento a carico di: MYSLYK SERHII nato il 12/09/1992 avverso l'ordinanza del 24/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bologna avverso l'ordinanza con cui in data 24.4.2025 la Corte d'appello di Bologna ha dichiarato la propria incompetenza a decidere in ordine all'incidente di esecuzione promosso per la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Serhii Myslyk con sentenza del Tribunale di Bologna del 27.10.2020; Premesso che questa Corte ha chiarito che la regola generale di non impugnabilità delle sentenze che possono dare luogo ad un conflitto di giurisdizione o di competenza, stabilita dall'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., vale anche ove il provvedimento che si vuole contestare sia adottato, con le forme dell'ordinanza, nel procedimento di esecuzione (Sez. 1, n. 23525 del 4/4/2013, P.g. in proc.

Boubacar, Rv. 256284 - 01. Sez. 1., n. 5979 del 21/9/2016, dep. 2017, Belluzzo, Rv. 269312 - 01); Considerato, pertanto, che l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna è inoppugnabile in cassazione e che il pubblico ministero può piuttosto denunciare il conflitto ex art. 30, comma 2, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, in relazione all'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; Aggiunto che, trattandosi di ricorso proposto dalla parte pubblica, la declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento e della somma in favore della Cassa per le ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso