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Ordinanza — n. 2116/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding penalty calculation not covered by settlement agreement exceptions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2116/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo Fortunato's appeal inadmissible because it challenged the penalty calculation rather than the settlement agreement's validity. The appellant argued the sentence was erroneous, but the lower court had already reduced the penalty based on a settlement where the parties agreed on the specific terms. The court ruled that complaints about penalty determination are inadmissible unless they prove the settlement was flawed or the prosecutor consented incorrectly.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against sentences issued pursuant to Art. 599-bis c.p.p. are admissible only if they allege defects in the party's will to settle, the prosecutor's consent, or the judge's pronouncement, excluding grievances regarding the penalty determination itself.

Parole chiave

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settlement agreement appeal penalty calculation error inadmissible cassation procedural settlement Cassa delle ammende errore nella commisurazione della pena adeguamento della pena modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Considerato che deve considerarsi ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
28170 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto presentato in violazione del disposto di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Considerato che deve considerarsi ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORTUNATO VINCENZO nato a MARCIANISE il 08/08/1994 avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso presentato dal difensore di Vincenzo Fortunato avverso la sentenza con cui in data 10.4.2025 la Corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di S. Maria Capua Vetere in data 12.11.2024, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato, previa rinuncia ai motivi di appello relativi alla riqualificazione del reato di tentato omicidio, alle circostanze aggravanti e all'aumento per la continuazione; Rilevato che il ricorso denuncia l'erroneità del calcolo della pena, che tuttavia nella sentenza impugnata è riprodotto in termini esattamente coincidenti con quello sul quale le parti avevano raggiunto l'accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen.;

Considerato che deve considerarsi ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo allorquando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a vizi attinenti alla determinazione della pena che - come nel caso di specie - non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01;

Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 28170 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto presentato in violazione del disposto di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci