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Ordinanza — n. 2114/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against expulsion order as Constitutional Court invalidated the legal basis for mandatory consent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2114/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible after the Constitutional Court invalidated the constitutional challenge to Article 16, paragraph 5 of Legislative Decree 286/1998. The appellant argued that the surveillance magistrate's expulsion order was flawed because it lacked the detainee's consent, relying on a question of constitutionality raised by the Palermo court. The Court ruled that since the Constitutional Court found the legislative provision did not create an automatic expulsion mechanism, the specific ground for the appeal was no longer valid.

Regesto Legislator

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Art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998; Art. 133 c.p.p.: The Court of Cassation holds that an appeal based on the invalidity of a legislative provision regarding the consent requirement for expulsion is inadmissible if the Constitutional Court has already declared the provision's constitutional challenge unfounded.

Parole chiave

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expulsion order surveillance magistrate consent requirement constitutional challenge inadmissible appeal Legislative Decree 286 Cassation procedure espulsione nel diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998
Corte costituzionale n. 73 del 2025
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIANG BOUBACAR nato il 17/11/1973 avverso l'ordinanza del 14/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso presentato dal difensore di Boubacar Niang avverso l'ordinanza con cui in data 14.5.2025 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato l'opposizione avverso il provvedimento di espulsione del Magistrato di sorveglianza di Cuneo in data 25.11.2024; Premesso che il ricorso è stato articolato intorno alla doglianza di mancato accoglimento da parte del Tribunale di sorveglianza di Torino di una istanza di rinvio dell'udienza, in attesa della decisione della Corte costituzionale su una questione di legittimità, sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Palermo, dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998;

Rilevato che la sopravvenuta decisione della Corte costituzionale n. 73 del 2025 ha destituito di fondamento anche il motivo per il quale, nel merito, il ricorso ha dedotto il vizio del provvedimento impugnato per essere stata l'espulsione disposta senza richiedere il consenso dell'interessato; Considerato, infatti, che la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 nella parte in cui non prevede che il magistrato di sorveglianza «possa disporre» - in assenza del consenso dell'interessato - l'espulsione dello straniero, identificato, detenuto, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, non sia condannato per particolari delitti e si trovi in condizione di irregolarità del soggiorno, in quanto la disciplina in questione non introduce alcun automatismo espulsivo;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de