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Ordinanza — n. 2113/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against a plea-bargain sentence dismissed as inadmissible due to waived appeal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2113/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Salvatore Gallo and Rosaria Titas inadmissible. The appellants argued for a vague review of investigative hypotheses and sentencing, but the court noted that under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, appeals against plea-bargain sentences are limited to specific grounds regarding the parties' intent and the prosecutor's consent. Consequently, the court ruled that generic complaints about waived appeal reasons violate Article 610, paragraph 5-bis, of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Appeals against plea-bargain sentences are inadmissible if they merely reiterate waived appeal grounds, except for specific defects in the parties' intent or the prosecutor's consent.

Parole chiave

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plea bargain sentence waived appeal grounds inadmissible cassation appeal Article 599-bis Article 610 paragraph 5-bis revisione della sentenza penale adeguamento della pena alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
del Tribunale di Noia in data 27.5.2019, ha rideterminato la pena inflitta agli imputati per il reato di tentato omicidio ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
28170 - 01); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili in quanto presentati in violazione del disposto di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
del Tribunale di Noia in data 27.5.2019, ha rideterminato la pena inflitta agli imputati per il reato di tentato omicidio ai sensi dell'art. 599-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Musella
Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello
solo allorquando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GALLO SALVATORE nato a TORRE ANNUNZIATA il 28/02/1969 TITAS ROSARIA nato a NAPOLI il 09/03/1971 avverso la sentenza dei 05/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminati i ricorsi proposti dai difensori di Salvatore Gallo e Rosaria Titas avverso la sentenza con cui in data 5.12.2024 la Corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Noia in data 27.5.2019, ha rideterminato la pena inflitta agli imputati per il reato di tentato omicidio ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia ai motivi di appello; Premesso che i ricorsi denunciano genericamente un vizio di motivazione obiettivamente poco comprensibile, in relazione al quale si intuisce un approssimativo riferimento alla valutazione delle "ipotesi investigative" e alla "pena inflitta";

Considerato, in ogni caso, che nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, salvo il solo caso di irrogazione di una pena illegale, posto che l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619 - 01); Ribadito che deve considerarsi ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo allorquando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01;

Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 28170 - 01); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili in quanto presentati in violazione del disposto di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d