Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2112/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as res judicata on recidivism precludes re-examination in retrial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2112/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the rescissory judgment failed to motivate the recidivism application, but the court noted this judgment only annulled the balancing of mitigating and aggravating circumstances. Consequently, the legal certainty regarding recidivism was already established, making re-examination precluded in the retrial.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 624, 625, nn. 2) e 7), 61, n. 11-quater, cod. pen.; The principle of legal certainty (res judicata) bars re-examination of recidivism when a prior rescissory judgment has already definitively established its existence and application.

Parole chiave

Generato dall'IA
res judicata principle recidivism application rescissory judgment preclusion of re-examination legal certainty doctrine Cassation inadmissibility balancing circumstances recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 624, nn. 2) e 7), cod. pen.
Art. 61, n. 11-quater, cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SQUILLANTE GIUSEPPE nato a NAPOLI il 18/10/1990 avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Giuseppe Squillante avverso la sentenza con cui in data 5.12.2024 la Corte d'appello di Napoli, quale giudice del rinvio a seguito dell'annullamento parziale da parte della Corte di cassazione della precedente sentenza d'appello del 23.11.2021, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Napoli del 13.5.2021 di condanna per il reato di cui agli artt. 624, 625, nn.

2) e 7), 61, n. 11-quater, cod. pen., rideterminando la pena a seguito della concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate; Rilevato che il ricorso, censurando che la sentenza rescissoria abbia omesso di motivare circa l'applicazione della recidiva, trascura di considerare che la sentenza rescindente riguardava l'annullamento del solo giudizio di bilanciamento tra circostanze e che ciò ha implicato la formazione del giudicato relativamente alla parte della pronuncia concernente la sussistenza e l'applicazione della recidiva, sicché nel giudizio di rinvio era preclusa la possibilità di procedere alla riconsiderazione della questione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i