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Ordinanza — n. 2110/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new arguments and failure to prove residence facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2110/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal by Giuseppina Spallino inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for carrying two knives, arguing she had a justified reason based on her alleged residence in the same van where weapons were found. The court found this argument unproven because the appellant never raised it during the trial and her claimed address was contradicted by official records showing a different residence. Consequently, the appeal was rejected without merits, and the original conviction was upheld.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected by the second instance or fails to substantiate new factual claims with evidence, as the appellant's alleged residence was unproven and contradicted by official documents.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of arguments unproven factual claim carrying weapons justified reason defense indennizzo per detenzione ingiustificata motivo insorto dopo la fuga infrazione alle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPALLINO GIUSEPPINA nato a UDINE il 24/06/1970 avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VAGANTE; ;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Giuseppina Spallino avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo in data 19.12.2024, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento in data 27.1.2023 di condanna dell'imputata alla pena di sei mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 4 L. n. 110 del 1975; Rilevato che il primo motivo relativo alla sussistenza del giustificato motivo del porto di due coltelli non si confronta con la sentenza impugnata, peraltro richiamando un argomento - ovvero che l'imputata vivesse nello stesso furgone ove sono state rinvenute le armi - che la Corte d'appello ha valutato inverosimile e che comunque è indimostrato, non solo perché mai addotto né nell'immediatezza del fatto né in dibattimento, ma anche perché il dato secondo cui la Spallino era residente presso un indirizzo utilizzato dall'anagrafe per i "senza fissa dimora" è smentito dalle intestazioni delle due sentenze di merito da cui risulta un indirizzo diverso;

Rilevato che il secondo motivo si limita a reiterare i motivi di appello sul trattamento sanzionatorio, già disattesi dalla sentenka di secondo grado con motivazione adeguata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci