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Ordinanza — n. 2108/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding execution judge's rejection of continuous offense claim due to lack of unitary intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2108/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible against an execution order rejecting a request to treat seven separate incidents as a continuous offense. The execution judge reasonably dismissed the argument that a property dispute between neighbors motivated a single plan for repeated crimes, noting the illogical assumption of premeditation spanning seven years. Consequently, the court upheld the lower court's decision and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; The execution judge may reasonably reject a request to classify separate acts as a continuous offense when the alleged common motive does not demonstrate a unitary intent spanning the entire temporal period.

Parole chiave

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continuous offense execution judge unitary intent property dispute procedural inadmissibility repeated incidents premeditation analysis reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Ermelindo Mario Piccinini avverso l'ordinanza con cui in data 17.4.2025 la Corte d'appello di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato una istanza di applicazione ex art. 671 cod.
art. 671 cod. proc. pen
E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Ermelindo Mario Piccinini avverso l'ordinanza con cui in data 17.4.2025 la Corte d'appello di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato una istanza di applicazione ex art. 671 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICCININI ERMELINDO MARIO nato il 08/07/1962 avverso l'ordinanza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Ermelindo Mario Piccinini avverso l'ordinanza con cui in data 17.4.2025 la Corte d'appello di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato una istanza di applicazione ex art. 671 cod. proc. pen. della disciplina della continuazione; Lette, altresì, le conclusioni successivamente depositate dal difensore in data 13.10.2025; Rilevato che l'ordinanza impugnata, con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, ha rigettato l'istanza in relazione al dato della distanza temporale fra i fatti oggetto di condanna, commessi nell'arco di sette anni;

Considerato che il ricorso si fonda essenzialmente sulla censura di omessa considerazione della riconducibilità dei fatti ad una controversia tra proprietari confinanti, prospettazione - questa - che il giudice dell'esecuzione non ha ignorato (dandone espressamente atto all'inizio del provvedimento), ma che ha ragionevolmente disatteso, in ragione del fatto che si tratterebbe di movente non sufficiente a comprovare che i singoli episodi fossero stati ab initio progettati in modo unitario (risultando, al contrario, del tutto illogico ritenere che, essendo mosso dallo specifico intento di difendere o di recuperare la proprietà a detrimento dei vicini, il condannato avesse previsto di reiterare minacce, violazioni di domicilio e lesioni dopo sette anni dal primo episodio);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci