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Ordinanza — n. 2106/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeals dismissed for reiterating rejected arguments without addressing the appellate court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2106/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by Florin Apostol and Babar Hussain inadmissible. Both defendants argued against the conviction confirmed by the Court of Appeal of Turin, but their submissions merely repeated grounds already rejected by the lower court. The court ruled that without engaging with the specific reasoning of the contested judgment, the appeals lacked the necessary novelty and merit required for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals that merely reiterate arguments previously rejected by the appellate court, without confronting the specific reasoning of the contested judgment, are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeals inadmissibility reiterative arguments lack of novelty Court of Cassazione procedural dismissal motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: APOSTOL FLORIN (CUI 02B0013) nato il 13/11/1974 HUSSAIN BABAR nato il 13/05/1984 avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE; \r\

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminati i ricorsi proposti dai difensori di Florin Apostol e Babar Hussain avverso la sentenza con cui in data 5.12.2024 la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza, emessa in data 14.12.2021 dal G.u.p. del Tribunale di Torino, di condanna degli imputati per i reati loro rispettivamente ascritti; Rilevato che entrambi i ricorsi presentano motivi meramente reiterativi di una parte dei motivi d'appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che li ha precisamente disattesi; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23.