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Ordinanza — n. 2104/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against revocation of semi-liberty due to generic factual complaints lacking specific evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2104/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Andrea Principale inadmissible against the revocation of his semi-liberty measure. The lower court revoked the benefit based on a reported crime and the condemned's alarming conduct and personality, noting that generic factual complaints were insufficient. The court ruled that the appeal failed because it did not provide specific evidence to challenge the tribunal's assessment of the breach of trust.

Regesto Legislator

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Art. 648-bis cod. pen.; Art. 648-bis cod. pen.: The appeal against the revocation of semi-liberty is inadmissible if it relies solely on generic factual complaints without specific evidence to demonstrate the inappropriateness of the treatment or the negative outcome of the experiment.

Parole chiave

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semi-liberty revocation trust relationship breach inadmissible appeal generic factual complaints treatment appropriateness revoca della qualità di rifugiato revoca dell'annullamento procedura di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 648-bis cod. pen.
248357 - 01); Rilevato che l'ordinanza impugnata ha disposto la revoca della misura alternativa in ragione della denuncia del condannato per il reato di cui all'art. 648-bis cod.
art. 648-bis cod. pen
248357 - 01); Rilevato che l'ordinanza impugnata ha disposto la revoca della misura alternativa in ragione della denuncia del condannato per il reato di cui all'art. 648-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 46631 del 25/10/2019, Ocoro, Rv. 277452 - 01
Sez. 1, n. 31739 dell'1/7/2010, Farouq, Rv. 248357 - 01
Sez. 1, n. 31739 dell'1/7/2010, Farouq, Rv. 248357 - 01); Rilevato che l'ordinanza impugnata ha disposto la revoca della misura alternativa in ragione della denuncia del condannato per il reato di cui all'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRINCIPALE ANDREA nato a TORRE ANNUNZIATA il 19/09/1982 avverso l'ordinanza del 19/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE; 1(V

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Andrea Principale avverso l'ordinanza con cui in data 19.3.2025 il Tribunale di sorveglianza di Salerno ha revocato la misura della semilibertà concessa al condannato in data 2.2.2023; Premesso che, ai fini del giudizio di revoca del beneficio della semilibertà, assumono rilievo le condotte che, per natura, modalità di commissione ed oggetto, siano tali da arrecare grave "vulnus" al rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento, dovendosi valutare se il complessivo comportamento del condannato riveli l'inidoneità al trattamento e quindi l'esito negativo dell'esperimento (Sez. 1, n. 46631 del 25/10/2019, Ocoro, Rv. 277452 - 01;

Sez. 1, n. 31739 dell'1/7/2010, Farouq, Rv. 248357 - 01); Rilevato che l'ordinanza impugnata ha disposto la revoca della misura alternativa in ragione della denuncia del condannato per il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., che si ipotizza commesso da Principale durante la fruizione di un permesso per trascorrere un periodo di tempo con il suo nucleo familiare; Considerato che, a fronte di doglianze generiche essenzialmente versate in fatto, la motivazione del Tribunale di sorveglianza fa del tutto adeguatamente riferimento alle allarmanti modalità della condotta e alla personalità del condannato desumibile dai precedenti numerosi e specifici;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci