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Ordinanza — n. 2101/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for insult, ruling legal requalification did not violate defense rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2101/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal filed by Roberta Ettari inadmissible regarding her conviction for insult. The court found that the lower court's reclassification of the facts in a more favorable manner did not violate the principle of correlation between accusation and judgment, nor did it substantially alter the facts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 658 cod. pen.; Art. 610, 611 cod. proc. pen.: A legal requalification of facts in melius by the trial judge does not violate the principle of correlation between accusation and judgment if it does not substantially alter the facts or infringe upon the defense rights.

Parole chiave

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legal requalification principle of correlation insult conviction defense rights inadmissible appeal attenuating circumstances court costs permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 658 cod. pen.
del Tribunale di Patti, all'esito di giudizio abbreviato, l'ha condannata alla pena di 100 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 658 cod. pen.; Letta, altresì, la memoria presentata ex artt.
Art. 610, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
7); Ritenuto, quanto al terzo motivo, che è priva di pregio la doglianza secondo cui il ricorrente non è stato nella condizione di chiedere nel giudizio di primo grado l'applicazione dell'art. 131-bis cod.
art. 658 cod. pen
del Tribunale di Patti, all'esito di giudizio abbreviato, l'ha condannata alla pena di 100 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 658 cod. pen.; Letta, altresì, la memoria presentata ex artt.
art. 131-bis cod. pen
7); Ritenuto, quanto al terzo motivo, che è priva di pregio la doglianza secondo cui il ricorrente non è stato nella condizione di chiedere nel giudizio di primo grado l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 10989 del 28/2/2023, Pagano
Sez. 2, n. 10989 del 28/2/2023, Pagano, Rv.
Sez. 4, n. 27595 dell'11/5/2022, Omogiate
Sez. 4, n. 27595 dell'11/5/2022, Omogiate, Rv.
Sez. 3, n. 43604 dell'8/9/2021, Cincolà
283420 - 01; Sez. 3, n. 43604 dell'8/9/2021, Cincolà, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ETTARI ROBERTA nato a PATTI il 24/11/1980 avverso la sentenza del 11/02/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE dì BARCELLONA POZZO DI GOTTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Roberta Ettari avverso la sentenza con cui in data 11.2.2025 il G.u.p. del Tribunale di Patti, all'esito di giudizio abbreviato, l'ha condannata alla pena di 100 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 658 cod. pen.; Letta, altresì, la memoria presentata ex artt. 610, comma 1, e 611, comma 1, cod. proc. pen. dal difensore, nella quale, in particolare, sono state articolate ulteriori argomentazioni di supporto del primo motivo di ricorso; Ritenuto, quanto al primo motivo, che l'attribuzione al fatto contestato di una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non ha determinato alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, tenuto conto che il giudice ha riqualificato in melius lo stesso episodio storico individuato dal pubblico ministero e che non ne è derivata - né è stata concretamente rappresentata nel ricorso - alcuna lesione dei diritti della difesa, non essendosi verificata alcuna sostanziale immutazione del fatto (v.

Sez. 2, n. 10989 del 28/2/2023, Pagano, Rv. 284427 - 01); Ritenuto, quanto al secondo motivo, che il ricorso sollecita essenzialmente una rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al giudizio di legittimità, e che manca di fondamento anche la censura di omessa valutazione della consulenza tecnica di parte, giacché invece la sentenza l'ha espressamente presa in considerazione e disattesa (p. 7); Ritenuto, quanto al terzo motivo, che è priva di pregio la doglianza secondo cui il ricorrente non è stato nella condizione di chiedere nel giudizio di primo grado l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. prima della riqualificazione "a sorpresa" del fatto, in quanto i limiti di pena previsti per il reato di calunnia l'avrebbero comunque consentito, e che in ogni caso la motivazione del diniego della particolare tenuità del fatto risulta implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice, per rigettare la richiesta di concessione delle attenuanti generiche, ha richiamato la gravità del fatto e la negativa condotta tenuta successivamente alla sua commissione dall'imputata (v.

Sez. 4, n. 27595 dell'11/5/2022, Omogiate, Rv. 283420 - 01; Sez. 3, n. 43604 dell'8/9/2021, Cincolà, Rv. 282097 - 01);Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.