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Ordinanza — n. 2099/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as remedy must be raised during trial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2099/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Mario Leonardi's appeal inadmissible regarding a request to re-determine his sentence following a Constitutional Court ruling. Leonardi argued the original eight-year minimum was unconstitutional, but the lower court noted his conviction post-dated the Constitutional decision. The court ruled that such constitutional challenges must be raised during the initial trial phase, not in execution proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; Art. 111 Cost.: Constitutional challenges to sentencing minima must be raised during the trial phase and cannot be introduced in execution proceedings.

Parole chiave

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constitutional challenge timing execution proceedings inadmissibility sentencing minimum reduction remedy exhaustion principle Cassation inadmissibility commisurazione della pena per traffico di stupefacenti sanzioni penali adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
40 del 2019 della Corte costituzionale, la pena inflitta con sentenza del 17.4.2019 per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che la sentenza di condanna del ricorrente è successiva alla sentenza della Corte costituzionale n.
Art. 111 Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONARDI MARIO nato a PATERNO il 17/05/1982 avverso l'ordinanza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE; •

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Mario Leonardi avverso l'ordinanza con cui in data 15.4.2025 la Corte d'appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di rideterminare, a seguito della sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale, la pena inflitta con sentenza del 17.4.2019 per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che la sentenza di condanna del ricorrente è successiva alla sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 23.1.2019, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 nella parte in cui prevedeva il minimo edittale di otto anni anziché di sei anni di reclusione;

Ritenuto, pertanto, che la doglianza sul trattamento sanzionatorio avrebbe dovuto essere fatta valere con impugnazione in sede di cognizione e che, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge; Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23