Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it exceeds the scope of extraordinary remedies regarding prescription.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a prior judgment's failure to declare the crime extinguished by prescription, arguing the lower court erred in calculating the prescription period. The court rejected this because the appellant's own opening statement admitted the prior judgment had already addressed and dismissed this specific objection, placing the current appeal outside the permissible scope of extraordinary remedies.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, 610, 611 c.p.p.; An appeal against a judgment that has already expressly rejected a plea of prescription cannot be filed again under extraordinary remedies if the appellant's own opening statement admits the prior rejection.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARJANOVIC EMINA nato a CHIARI il 14/09/1993 avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore dì Emina Marjanovic avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 10.12.2024 la Corte d'appello dì Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Ferrara in data 16.1.2014 di condanna dell'imputata, in sede di giudizio abbreviato, alla pena di due anni, due mesi e venti giorni di reclusione e 500 euro di multa per i reati di cui agli artt. 56, 110, 624-bis, commi 1 e 3, 625, n. 2), cod. pen.; Premesso che la Corte d'appello ha giudicato in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di cessazione della precedente sentenza di secondo grado del 30.5.2023 limitatamente al trattamento sanzionatorio;
Rilevato che il ricorso si incentra sulla censura di violazione di legge con riferimento alla omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, così valicando i confini del giudicato già formatosi a seguito del fatto che la sentenza rescindente aveva espressamente disatteso la medesima doglianza formulata con il precedente ricorso, procedendo anche al calcolo preciso dei termini di prescrizione la cui scadenza aveva fissato al 2027; Ritenuto che nemmeno vi sia spazio alcuno per la eventuale correzione della sentenza ex art. 625-bis cod. proc. pen. (norma alla quale il ricorso pure fa riferimento), giacché lo stesso ricorrente in apertura dell'atto di impugnazione segnala un "errore di diritto" in cui sarebbe incorsa la sentenza rescindente, così rendendo evidente che la censura - a prescindere dalla sua eventuale fondatezza - si colloca al di fuori del perimetro segnato dalle norme in tema di ricorso straordinario, rimanendo del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e, quindi, inoppugnabili - gli eventuali errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 dell'1/6/2018, Barbato, Rv. 273193 - 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così