Cassation court dismisses appeal against probation supervision order due to lack of factual re-evaluation by higher court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court rejected the challenge to the probation supervision order based on the current social danger of the convicted individual, citing recent factors like his return to a criminal clan's territory and lack of employment. The Court held that the appellant's request for a different factual comparison was precluded, as the lower court's reasoning was not manifestly illogical and the facts were already objectively assessed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the factual basis for social danger assessments made by the supervision tribunal, limiting its review to manifest illogicality or contradiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICARDI PATRIZIO nato a SARNO il 20/04/1965 avverso l'ordinanza del 25/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Patrizio Picardi avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui in data 25.2.2025 il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato l'impugnazione avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia che, accertando l'attualità della pericolosità sociale dell'odierno ricorrente, aveva disposto l'esecuzione della misura di sicurezza della libertà vigilata, applicatagli con sentenza di condanna in sede di cognizione; Rilevato che il ricorso articola doglianze in punto di fatto, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria che àncora la valutazione di pericolosità attuale ad alcuni elementi oggettivi anche recenti (ritorno del condannato nel territorio di operatività del clan in cui rivestiva posizioni anche apicali, attuale sottoposizione a misura di prevenzione, mancanza di lavoro, mancata partecipazione durante la detenzione ad attività trattamentali), di cui con l'impugnazione viene sollecitata non più che una valutazione alternativa rispetto a quella operata dal Tribunale di sorveglianza;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso proponga una differente comparazione dei significati da attribuire agli elementi di fatto presi in considerazione dalla decisione impugnata, tuttavia preclusa al giudice di legittimità, sicché deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso