Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2094/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses deportation appeal as generic and unsupported by interpreter assistance evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2094/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Maxwell Princec inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The Tribunal of Surveillance had rejected his opposition to deportation, which he challenged on grounds of generic lack of motivation and failure to provide an interpreter. The court rejected these claims because the lower court's decision specifically addressed Article 8 ECHR concerns and the appellant failed to prove the necessity of an interpreter or that his rights were prejudiced.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998; Art. 143 c.p.p.; The appeal is inadmissible if the grounds are generic, manifestly unfounded due to lack of evidence regarding interpreter assistance, or if the nullity was not raised during the opposition hearing.

Parole chiave

Generato dall'IA
deportation appeal interpreter assistance Article 8 ECHR procedural nullity inadmissible appeal difficoltà linguistiche revoca del gratuito patrocinio esame della domanda d'asilo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998
E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Príncec Maxwell avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui in data 5.5.2025 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato l'opposizione all'espulsione, che era stata disposta dal Magistrato di sorveglianza di Milano ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs.
Art. 8 Cedu
Art. 143 cod. proc. pen.
Ritenuto che il secondo motivo sia manifestamente infondato, in quanto il ricorso non fornisce dimostrazione che l'assistenza di un interprete fosse stata richiesta, non indica per quale degli atti indicati dall'art. 143 cod.
art. 143 cod. proc. pen
Ritenuto che il secondo motivo sia manifestamente infondato, in quanto il ricorso non fornisce dimostrazione che l'assistenza di un interprete fosse stata richiesta, non indica per quale degli atti indicati dall'art. 143 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAXWELL PRINCEC nato il 21/09/1990 avverso l'ordinanza del 05/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Príncec Maxwell avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui in data 5.5.2025 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato l'opposizione all'espulsione, che era stata disposta dal Magistrato di sorveglianza di Milano ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998; Ritenuto che il primo motivo sia da considerarsi generico, perché non si confronta con la motivazione del provvedimento, che, contrariamente a quanto dedotto con approssimazione, affronta specificamente e adeguatamente tutti i profili da valutare nell'ottica di evitare che l'espulsione possa risolversi in una ingerenza nella vita privata e familiare dell'interessato ex art. 8 Cedu;

Ritenuto che il secondo motivo sia manifestamente infondato, in quanto il ricorso non fornisce dimostrazione che l'assistenza di un interprete fosse stata richiesta, non indica per quale degli atti indicati dall'art. 143 cod. proc. pen. occorresse l'interprete, non rappresenta quale concreto pregiudizio avrebbe subìto il ricorrente per effetto della mancata assistenza dell'interprete (tenuto conto che Maxwell ha presentato il reclamo "personalmente" e successivamente il ricorso) e non allega che l'eventuale nullità derivante dalla lamentata inosservanza dell'art.143 cod. proc. pen. (da considerarsi a regimo intermedio) sia stata eccepita nell'udienza di opposizione;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso