Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to erroneous legal interpretation regarding generic mitigating circumstances and sentencing criteria.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Stefano Mario Balsamo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Balsamo argued that the appellate court erred by denying generic mitigating circumstances and imposing detention instead of a fine, claiming the offense was near the statute of limitations. The court rejected this, ruling that both the application of mitigating factors and the choice of penalty type must be based on the criteria of Article 133 of the Penal Code, which do not consider the proximity of the limitation period.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The granting of generic mitigating circumstances and the determination of the sanctioning treatment require an evaluation of the criteria provided by Article 133 of the Penal Code, pertaining to the gravity of the offense and the offender's capacity to offend, to which the data of the proximity of the expiration of limitation terms cannot in any way be reduced.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALSAMO STEFANO MARIO nato a ACI BONACCORSI il 15/08/1964 avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO VALIANTE; ;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Stefano Mario Balsamo avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 9.4.2025 la Corte d'appello di Catania lo ha condannato alla pena di un mese e quindici giorni di arresto per il reato di cui all'art. 697 cod. pen., in parziale riforma della sentenza di primo grado; Rilevato che il ricorrente censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la applicazione della pena detentiva in luogo di quella pecuniaria, dolendosi, in particolare, che la Corte d'appello non abbia tenuto in considerazione che il reato contestato era prossimo alla prescrizione;
Ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, giacché fondato su una erronea interpretazione delle disposizioni di legge da applicare, in quanto sia la concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. che la determinazione del trattamento sanzionatorio richiedono la valutazione dei criteri previsti dall'art. 133 cod. pen., attinenti alla gravità del reato e alla capacità a delinquere del colpevole, ai quali non può in alcun modo ricondursi il dato della prossimità del decorso dei termini di prescrizione; Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso