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Ordinanza — n. 2025/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic grounds and excessive penalty, ruling sentencing discretion is unreviewable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2025/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible due to the absolute generality of the grounds, which amounted to mere complaint without critical analysis. The appellant argued for a reduction in the generic mitigating circumstances and deemed the sentence excessive, while the lower court had already considered the statutory factors under Article 133 of the Penal Code. The court ruled that the sentencing judgment is unreviewable in terms of legitimacy unless it involves arbitrary reasoning or exceeds the medium statutory range without specific justification.

Regesto Legislator

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Art. 385 c.p.; Art. 133 c.p.: The court of merit's judgment on sentencing is unreviewable in terms of legitimacy unless it involves arbitrary reasoning or exceeds the medium statutory range without specific justification.

Parole chiave

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generic grounds inadmissibility sentencing discretion review mitigating circumstances denial penal code article 133 excessive penalty claim sanzioni pecuniarie modalità di calcolo dell'ammenda evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 c.p.
Manuel Menned impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna -per il delitto di cui all'art. 385, cod.
Art. 133 c.p.
In ogni caso, in tema di trattamento sanzionatorio, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEMED MANUEL (CUI 05TRN35) nato 11 15/06/2001 avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Manuel Menned impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna -per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen., deducendo vizi di motivazione in tema di diniego di attenuanti generiche e misura eccessiva della pena.

2. Il ricorso è inammissibile, anzitutto per l'assoluta genericità del motivo, risolvendosi nella mera enunciazione della doglianza, senza alcuna censura critica rispetto alle motivazioni poste a sostegno della sentenza impugnata. In ogni caso, in tema di trattamento sanzionatorio, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., da esso considerati preponderanti, e non si presenti quale frutto di mero arbitrio o di ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato (ciò che la Corte d'appello ha fatto: v. ultimi due capoversi della motivazione). Inoltre, per costante giurisprudenza di questa Corte, in punto di determinazione della pena, è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando quella sia di gran lunga superiore al medio edittale, mentre, nello specifico, la pena è stata fissata in misura prossima al minimo.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 dice