Italian court dismisses appeal against drug conviction for lack of manifest motivation error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared Alessandro Tripolino's appeal against his drug conviction inadmissible. Tripolino argued the lower court failed to justify why the seized substances were for personal use, but the court found no such error. The appellate court's reasoning was deemed sufficient as it considered multiple factual elements together without logical gaps.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; The Court of Cassation rejects appeals based on alleged motivation defects unless the illogicality is so obvious that it cannot be verified against the case file.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIPOLINO ALESSANDRO nato a CANOSA DI PUGLIA il 23/11/1962 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Alessandro Tripolino impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Egli denuncia vizio di motivazione in punto di sussistenza del reato, là dove è stata esclusa la destinazione delle sostanze al proprio uso personale esclusivo.
2. Il ricorso è inammissibile. L'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Nello specifico, il ragionamento della Corte d'appello non presenta un tale vizio, avendo essa plausibilmente dato rilievo ad una pluralità di elementi indubbiamente sintomatici, laddove valutati in reciproca interazione tra loro (diversità delle sostanze detenute, frazionamento in porzioni suscettibili d'immediato consumo, presenza di materiale per il confezionamento di dosi al consumo).
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 dicemb