Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of request for alternative penalty and unfounded arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Antonio Ferrazzano inadmissible and ordered him to pay court costs. Ferrazzano challenged a second-instance conviction for a crime under Article 385 of the Penal Code, arguing the lower court omitted a request for an alternative penalty and failed to consider post-crime behavior. The court rejected the appeal because the appellant did not formally request an alternative penalty at the appellate stage, and his arguments regarding the defendant's subsequent conduct were manifestly unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 545-bis, cod. proc. pen.; Art. 131-bis, cod. pen.; Art. 95, d.lgs. n. 150/2022: An appeal is inadmissible if the appellant fails to request a specific legal remedy or alternative penalty before the appellate court, and arguments regarding post-crime behavior are not critically opposed to the lower court's valuation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRAZZANO ANTONIO nato a MANFREDONIA il 30/04/1987 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Antonio Ferrazzano impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen., deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in tema di:
1) omesso avviso della possibile applicazione di una pena sostitutiva (art. 545-bis, cod. proc. pen.);
2) esclusione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis, cod. pen.).
2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo non è consentito, non avendo l'interessato formulato alcuna richiesta di pena sostitutiva al giudice d'appello (pur potendolo: vds. art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022), neppure in sede di conclusioni (sul punto, per tutte, vds. Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017). 2.2. Il secondo è manifestamente infondato. Si lamenta che la sentenza non abbia considerato il comportamento del reo successivo al reato: ma non si dice perché esso sarebbe stato rilevante, né si oppone una valutazione critica ai diversi elementi valorizzati dalla Corte per escludere la particolare tenuità del fatto.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 dicembr