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Ordinanza — n. 2021/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for drug trafficking, rejecting claims of insufficient reasoning and minor offense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2021/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Angela Anaclerio's appeal against her drug trafficking conviction inadmissible. The appellant argued for logical flaws in the lower court's reasoning regarding her joint participation and the denial of a minor offense status. The court rejected these claims, stating that the appellate court's motivation was not merely illogical but sufficiently supported by multiple factual elements and that the penalty increase was merely a sanctioning intensification, not a new hypothesis.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 4 e 5, d.P.R. n. 309 del 1990; The Court of Cassation holds that an appeal based on alleged logical flaws in motivation is inadmissible if the reasoning is not merely illogical but substantiated by multiple factual elements, and that a penalty increase under the minor offense provision does not expand the scope of the hypothesis but only intensifies the sanction.

Parole chiave

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drug trafficking conviction joint participation liability minor offense exclusion penalty intensification inadmissible appeal logical flaw standard Cassation review limits partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990
Angela Anaclerio impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Angela Anaclerio impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANACLERIO ANGELA nato a BARI 11 12/09/2001 avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Angela Anaclerio impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, deducendo: vizi di motivazione in ordine al suo concorso nel reato, anziché mera connivenza, ed al diniego dell'ipotesi lieve; nonché, sotto quest'ultimo profilo, violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. cit..

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. L'illogicità della motivazione, censurabile in questa sede, è soltanto quella manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocuii, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (per tutte: Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Nello specifico, il ragionamento della Corte d'appello non presenta un tale vizio, fondandosi, anzi, su una pluralità di elementi indubbiamente sintomatici, che, valutati in reciproca interazione tra loro, sorreggono ampiamente sul piano logico la conclusione: quella, cioè, per cui la ricorrente collaborasse con il proprio fratello nell'attività di confezionamento di stupefacente in atto nella loro abitazione (molteplicità di attrezzi a ciò destinati, distribuiti in varie stanze della casa; sua partecipazione attiva alla dispersione della sostanza presente; resistenza da lei opposta all'ingresso dei carabinieri in casa) 2.2.

La motivazione dell'esclusione dell'ipotesi lieve è corretta, poiché fondata su dati di fatto che possono ragionevolmente condurre ad escludere la minima offensività del fatto necessaria per tale ipotesi (pluralità di sostanze, quantitativo apprezzabile, una certa organizzazione, suddivisione di ruoli tra i concorrenti, disponibilità di significativa strumentazione per il trattamento ed il confezionamento delle sostanze). 2.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo. L'aumento di pena per l'ipotesi di cui al citato comma 5 non sta a significare un ampliamento delle ipotesi ad esso riconducibili, ma soltanto l'inasprimento sanzionatorio per quelle in esso già ricomprese.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso,