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Ordinanza — n. 2018/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2018/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2018/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Daniel Messana impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Egli denuncia contraddittorietà della motivazione in punto di sussistenza del reato, là dove è stata esclusa la destinazione delle sostanze al proprio uso personale esclusivo.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 2018/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Egli denuncia contraddittorietà della motivazione in punto di sussistenza del reato, là dove è stata esclusa la destinazione delle sostanze al proprio uso personale esclusivo.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie imputazione per reati di stupefacenti traffico di canapa riesame dell'entità pena misura disciplinare pagamento dell'ammenda

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSANA DANIEL nato a MAZZARINO il 25/12/1990 avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Daniel Messana impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Egli denuncia contraddittorietà della motivazione in punto di sussistenza del reato, là dove è stata esclusa la destinazione delle sostanze al proprio uso personale esclusivo.

2. Il ricorso è inammissibile. Gli elementi addotti a sostegno del ricorso (dissequestro della somma di denaro detenuta dal ricorrente, esclusione della natura di cocaina della sostanza da lui posseduta, non identificabilità come assuntori dei nominativi rinvenuti nella sua rubrica) sono stati tutti puntualmente esaminati in sentenza e smentiti o svalutati con argomentazioni logicamente persuasive, con le quali il ricorso elude un effettivo confronto critico, perciò risultando in parte manifestamente infondato e, per il resto, aspecifico.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 dicembre