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Ordinanza — n. 2013/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to absolute genericity of the lack of motivation argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2013/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Francesco Venosa's appeal against the Second Instance Court's conviction inadmissible. Venosa argued the lower court failed to provide specific reasons for denying general mitigating circumstances under Article 391-ter of the Penal Code. The court rejected this claim because the appeal merely restated the grievance without offering any critical analysis of the original judgment's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 391-ter cod. pen.; Art. 360, n. 1 lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are absolutely generic, consisting only of a complaint without critical analysis of the judgment's motivations.

Parole chiave

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absolute genericity lack of motivation inadmissible appeal general mitigating circumstances critical analysis required sfruttamento di informazioni privilegiate denuncia spontanea informazione presumibilmente pertinente

Disposizioni normative citate

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Art. 391-ter cod. pen.
Francesco Venosa impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 391-ter, cod.
Art. 360, n. 1 lett. b) c.p.p.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENOSA FRANCESCO nato a NAPOLI il 29/08/1986 avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI; / / / // /

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Francesco Venosa impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 391-ter, cod. pen., deducendo l'assenza di motivazione in punto di diniego di attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile per l'assoluta genericità del motivo, risolvendosi nella mera enunciazione della doglianza, senza alcuna censura critica rispetto alle motivazioni poste a sostegno della sentenza impugnata.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 1° dicembre 202