Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2010/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2010/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2010/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Antonio Merola impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Egli denuncia vizio di motivazione in punto di sussistenza del reato, là dove è stata esclusa la destinazione delle sostanze al proprio uso personale esclusivo.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2010/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Egli denuncia vizio di motivazione in punto di sussistenza del reato, là dove è stata esclusa la destinazione delle sostanze al proprio uso personale esclusivo.

Parole chiave

Generato dall'IA
dipendenza da sostanze stupefacenti contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti traffico qualificato di stupefacenti test sul consumo di droga sostanze soggette a restrizione consumo di canapa

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEROLA ANTONIO nato a CASERTA il 15/10/1979 avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Antonio Merola impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Egli denuncia vizio di motivazione in punto di sussistenza del reato, là dove è stata esclusa la destinazione delle sostanze al proprio uso personale esclusivo.

2. Il ricorso è inammissibile. L'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Nello specifico, il ragionamento della Corte d'appello non presenta un tale vizio, avendo essa plausibilmente dato rilievo ad una pluralità di elementi indubbiamente sintomatici, laddove valutati in reciproca interazione tra loro (diversità delle sostanze, quantitativo superiore alla dose media giornaliera, distribuzione in vari posti nella stretta disponibilità dell'imputato, frazionamento in porzioni suscettibili d'immediato consumo, presenza di bilancini di precisione in posti non compatibili con l'uso domestico, qualità di assuntore abituale puramente asserita).

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 dice