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Ordinanza — n. 2009/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against conviction for threats and weapon offenses due to lack of evidence review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2009/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Broccolino and Imperiale inadmissible, upholding their convictions for threats and weapon-related offenses. Broccolino argued the evidence was insufficient and his knife did not constitute a weapon, while Imperiale claimed the facts were reconstructed incorrectly after the police intervention. The court rejected these arguments, stating that appellate courts cannot re-evaluate evidence or factual reconstruction, and confirmed the statute of limitations did not apply due to legislative suspension.

Regesto Legislator

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Art. 612 cod. pen.; Art. 336 cod. pen.; Art. 103 law 2017; Art. 360 cod. proc. pen.: Appeals challenging the factual reconstruction of events or the sufficiency of evidence are inadmissible as they require a new evaluation of proof, which falls exclusively within the jurisdiction of the trial court.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Factual Reconstruction Statute of Limitations Weapon Definition Evidence Sufficiency Cassa delle Ammende violazioni della legge sulle armi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 612 cod. pen.
Art. 336 cod. pen.
110 del 1975, e di Egidio Imperiale per quello di cui all'art. 336, cod.
Law n. 110 of 1975
Law n. 103 of 2017
Art. 360 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
Le doglianze relative alla ricostruzione dei fatti, anche sotto il profilo dell'elemento psicologico, non sono consentite, perché funzionali ad una rivalutazione della prova, che non compete al giudice di legittimità (yds., amplius, Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv.
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke
Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, Polichetti
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BROCCOLINO ANTONIO nato il 29/09/1969 IMPERIALE EGIDIO nato a AVELLINO il 13/12/1981 avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza impugnata ha confermato la condanna di Antonio Broccolino per i reati di cui agli artt. 612, cpv., cod. pen., e 4, legge n. 110 del 1975, e di Egidio Imperiale per quello di cui all'art. 336, cod. pen., verso alcuni carabinieri. 1.1. Broccolino impugna la decisione, deducendo vizi di motivazione in punto di:

1) sufficienza della prova per il delitto di minaccia;

2) configurabilità della contravvenzione in materia di armi, non potendo qualificarsi tale il coltello da lui detenuto;

3) intervenuta prescrizione della contravvenzione prima della sentenza d'appello. 1.2. Imperiale deduce anch'egli vizi di motivazione in punto di sufficienza della prova, tanto con riferimento alla ricostruzione del fatto, quanto, e comunque, alla configurabilità del dolo, trattandosi di condotta tenuta dopo che l'intervento dei carabinieri si era concluso.

2. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. 2.1. Le doglianze relative alla ricostruzione dei fatti, anche sotto il profilo dell'elemento psicologico, non sono consentite, perché funzionali ad una rivalutazione della prova, che non compete al giudice di legittimità (yds., amplius, Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). 2.2. Sulla natura del coltello brandito da Broccolino come strumento atto ad offendere, il ricorso di costui è manifestamente infondato e puramente reiterativo, non confrontandosi con la corretta qualificazione contenuta in sentenza 2.3. Detta contravvenzione non si era prescritta, operando la sospensione del relativo termine, prevista dalla legge n. 103 del 2017 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175).

3. All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro per ciascuno dei ricorrenti, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (yds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, "I