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Ordinanza — n. 2008/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2008/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2008/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Elena Fiorillo impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. Tale onere motivazionale deve ritenersi adeguatamente assolto, in particolare, attraverso il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato (tra moltissime altre conformi:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 2008/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. Tale onere motivazionale deve ritenersi adeguatamente assolto, in particolare, attraverso il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato (tra moltissime altre conformi:

Parole chiave

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circostanze attenuanti difesa contro le pratiche commerciali illecite traffico aggravato di stupefacenti eccezioni difensive abbandono del procedimento per truffa contraffazione di merci

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORILLO ELENA nato a POMPEI il 10/03/1966 avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Elena Fiorillo impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. Tale onere motivazionale deve ritenersi adeguatamente assolto, in particolare, attraverso il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato (tra moltissime altre conformi:

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 3896 dei 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). In questo caso, la sentenza ha ragionevolmente valorizzato l'esercizio dell'attività illecita all'interno di una fiorente "piazza di spaccio", i diversi ed anche specifici precedenti penali dell'imputata, la sua assenza di resipiscenza, la mancanza di elementi positivamente valutabili: dati di fatto non contraddetti dal ricorso.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 dic