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Ordinanza — n. 2005/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2005/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2005/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Paolo Angelone impugna la sentenza in epigrafe indicata, che, recependo la concorde richiesta delle parti avanzata a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena a lui inflitta per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. Egli denuncia manifesta illogicità e contraddittorietà di motivazione.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 2005/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis, cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena a lui inflitta per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. Egli denuncia manifesta illogicità e contraddittorietà di motivazione.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione ritiro della querela penale alleggerimento della pena imputazione per reati di stupefacenti concorso di motivi di sospensione allegazione motivata

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGELONE PAOLO nato a TORRE DEL GRECO il 03/02/1983 avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI; v

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Paolo Angelone impugna la sentenza in epigrafe indicata, che, recependo la concorde richiesta delle parti avanzata a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena a lui inflitta per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. Egli denuncia manifesta illogicità e contraddittorietà di motivazione.

2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti. Il ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis, cod. proc. pen., è ammissibile solo se deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; nonché Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, in motivazione). Peraltro, nello specifico, il motivo di ricorso è talmente generico, che non si comprende neppure quali sarebbero i capi e i punti oggetto di censura.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 dicem