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Ordinanza — n. 2003/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2003/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2003/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Carlo Esposito impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 341-bis, cod. pen., deducendo l'assenza di motivazione in punto di diniego di attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile per l'assoluta genericità del motivo, risolvendosi nella mera enunciazione della doglianza, senza alcuna censura critica rispetto alle motivazioni poste a sostegno della sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 2003/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 341-bis, cod. pen., deducendo l'assenza di motivazione in punto di diniego di attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile per l'assoluta genericità del motivo, risolvendosi nella mera enunciazione della doglianza, senza alcuna censura critica rispetto alle motivazioni poste a sostegno della sentenza impugnata.

Parole chiave

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risarcimento alle vittime di reati indennizzo per carcerazione preventiva modalità di calcolo dell'ammenda indennità per menomazione dell'integrità attenuazione della pena sanzioni pecuniarie

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO CARLO nato a NAPOLI il 16/09/1978 avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Carlo Esposito impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 341-bis, cod. pen., deducendo l'assenza di motivazione in punto di diniego di attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile per l'assoluta genericità del motivo, risolvendosi nella mera enunciazione della doglianza, senza alcuna censura critica rispetto alle motivazioni poste a sostegno della sentenza impugnata.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 1° dicembre 2025.