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Ordinanza — n. 1999/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because defendant waived appeal grounds regarding fact reclassification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1999/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant had previously waived the ground for appeal concerning the reclassification of the offense. The defendant argued a lack of reasoning on this specific point, but the appellate court had already accepted the parties' joint request to limit review to procedural aspects. Consequently, the court ruled that since the reclassification issue was not raised in the appeal, the cassation petition could not address it, leading to dismissal and an order for the defendant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal against a judgment rendered under Art. 599-bis is admissible only if it raises issues regarding the party's will to accept the settlement, the prosecutor's consent, or a divergent content of the judge's ruling; once the defendant renounces specific appeal grounds, the court's cognizance is limited to those not waived.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility waiver of appeal grounds fact reclassification concordato procedure procedural limitation motivi di cassazione rinuncia alla motivazione infrazione qualificata LStup

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis, cod. proc. pen.
Luigi Cennamo impugna la sentenza in epigrafe indicata, che, recependo la concorde richiesta delle parti avanzata a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena a lui inflitta per il delitto di cui all'art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti.
Art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
pen., in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena a lui inflitta per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
pen., in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena a lui inflitta per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra
Una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello (com'è avvenuto nel caso in esame con riferimento al motivo riguardante la riqualificazione del fatto), la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv.
Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, Fazio
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CENNAMO LUIGI nato a POLLENA TROCCHIA il 30/06/1999 avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Luigi Cennamo impugna la sentenza in epigrafe indicata, che, recependo la concorde richiesta delle parti avanzata a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena a lui inflitta per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Egli denuncia l'assenza di motivazione in punto di riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 del medesimo art. 73.

2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti. Il ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis, cod. proc. pen., è ammissibile solo se deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello (com'è avvenuto nel caso in esame con riferimento al motivo riguardante la riqualificazione del fatto), la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522; nonché Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, in motivazione).

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 dicem