Criminal appeal dismissed as inadmissible because the unrepresented defendant personally filed the petition instead of a qualified lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible because the petitioner, Tahiru Mohammed Alì, personally submitted the petition without a qualified defense attorney. The court held that under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure, such appeals must be filed exclusively by lawyers registered in the special registry. Consequently, the appeal was rejected, and the petitioner was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: Criminal appeals to the Court of Cassation must be filed exclusively by qualified defense attorneys; personal submission by the party renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAHIRU MOHAMMED ALI' nato il 15/02/1975 avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI; n
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Tahiru Mohammed Alì ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato in appello la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen., denunciando violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità.
2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, perché sottoscritto e presentato personalmente dalla parte interessata e non sottoscritto da difensore abilitato. A norma dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., infatti, l'atto di ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, bensì soltanto da difensori iscritti nello speciale albo della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità. E tale disciplina — come precisato da Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011 — si applica ai ricorsi per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 1° dicembre 2