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Ordinanza — n. 1996/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of motivation as a new ground not raised in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1996/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Mario Forte's appeal inadmissible because he raised the lack of motivation regarding generic mitigating circumstances for the first time at this stage. The lower court had already confirmed the conviction for the crime under Article 385 of the Penal Code without addressing this specific issue. Consequently, the court ruled that since this ground was not deduced during the appeal proceedings, it cannot be considered in the cassation trial.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Appeals based on grounds not raised in the second instance are inadmissible as they violate the principle of contradiction and the limits of the appellate jurisdiction.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of motivation generic mitigating circumstances new ground of appeal principle of contradiction inadmissible appeal attenuazione della pena evasione all'obbligo di contribuzione assenza di caso di rigore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per un motivo non dedotto in appello, quindi non consentito in questa sede (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.).

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORTE MARIO nato a NAPOLI il 16/11/1980 avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Mario Forte impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen., deducendo assenza di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per un motivo non dedotto in appello, quindi non consentito in questa sede (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.).

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 dicembre 2025.