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Ordinanza — n. 1995/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1995/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1995/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe indicata, è stata confermata la condanna dei ricorrenti per vari reati, tra cui - per quanto d'interesse ai fini del ricorso - quello di cui delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 1.1. Campanile deduce violazione di legge in punto di:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1995/2026 — snpen · Corte di Cassazione: diniego delle attenuanti generiche. 1.2. Sorrentino si duole del computo della recidiva e del diniego delle attenuanti generiche.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione indennizzo per carcerazione preventiva riesame dell'entità pena sanzioni penali pena pecuniaria non riscuotibile revisione della sentenza penale

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAMPANILE ALBERTO nato a NAPOLI il 22/03/1998 SORRENTINO ANTONIO nato a NAPOLI il 28/12/1996 avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, è stata confermata la condanna dei ricorrenti per vari reati, tra cui - per quanto d'interesse ai fini del ricorso - quello di cui delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 1.1. Campanile deduce violazione di legge in punto di:

1) sussistenza del reato, trattandosi di detenzione per uso personale;

2) computo della recidiva;

3) diniego delle attenuanti generiche. 1.2. Sorrentino si duole del computo della recidiva e del diniego delle attenuanti generiche.

2. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. 2.1. La prima censura di Campanile costituisce motivo nuovo non dedotto in appello, quindi non consentito in questa sede (art. 606, comma 3, c.p.p.). 2.2. In tema di trattamento sanzionatorio, poi, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., da esso considerati preponderanti, e non si presenti quale frutto di mero arbitrio o di ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato. Nello specifico, la sentenza impugnata ha puntualmente indicato gli elementi del fatto che, con valutazione nient'affatto irragionevole, ha ritenuto espressivi di una maggiore pericolosità degli imputati, oltre ad aver correttamente evidenziato, senza ricevere alcuna smentita nei ricorsi, l'assenza di dati di fatto positivamente valutabili ai fini del riconoscimento di attenuanti generiche.

3. All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro per ciascuno dei ricorrenti, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 1°