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Ordinanza — n. 1994/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1994/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1994/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Paolo Mele impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen., deducendo violazione di legge in tema di computo della recidiva ai fini della pena. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato. Nello specifico, la sentenza impugnata ha puntualmente indicato gli elementi del fatto che, con valutazione nient'affatto irragionevole, ha ritenuto espressivi di una maggiore pericolosità dell'imputato (specificità e molteplicità dei precedenti).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1994/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 385, cod. pen., deducendo violazione di legge in tema di computo della recidiva ai fini della pena. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato. Nello specifico, la sentenza impugnata ha puntualmente indicato gli elementi del fatto che, con valutazione nient'affatto irragionevole, ha ritenuto espressivi di una maggiore pericolosità dell'imputato (specificità e molteplicità dei precedenti).

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione riesame dell'entità pena sanzioni penali modalità di calcolo dell'ammenda criminalità persistente pena pecuniaria non riscuotibile

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELE PAOLO nato a NAPOLI il 06/01/1964 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Paolo Mele impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen., deducendo violazione di legge in tema di computo della recidiva ai fini della pena.

2. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato. Nello specifico, la sentenza impugnata ha puntualmente indicato gli elementi del fatto che, con valutazione nient'affatto irragionevole, ha ritenuto espressivi di una maggiore pericolosità dell'imputato (specificità e molteplicità dei precedenti).

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 dicembre 2025.