Ordinanza — n. 1994/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPaolo Mele impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen., deducendo violazione di legge in tema di computo della recidiva ai fini della pena. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato. Nello specifico, la sentenza impugnata ha puntualmente indicato gli elementi del fatto che, con valutazione nient'affatto irragionevole, ha ritenuto espressivi di una maggiore pericolosità dell'imputato (specificità e molteplicità dei precedenti).
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1994/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 385, cod. pen., deducendo violazione di legge in tema di computo della recidiva ai fini della pena. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato. Nello specifico, la sentenza impugnata ha puntualmente indicato gli elementi del fatto che, con valutazione nient'affatto irragionevole, ha ritenuto espressivi di una maggiore pericolosità dell'imputato (specificità e molteplicità dei precedenti).
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELE PAOLO nato a NAPOLI il 06/01/1964 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Paolo Mele impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen., deducendo violazione di legge in tema di computo della recidiva ai fini della pena.
2. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato. Nello specifico, la sentenza impugnata ha puntualmente indicato gli elementi del fatto che, con valutazione nient'affatto irragionevole, ha ritenuto espressivi di una maggiore pericolosità dell'imputato (specificità e molteplicità dei precedenti).
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 dicembre 2025.