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Ordinanza — n. 1993/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1993/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1993/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Diego Vallozzi impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen.. Egli deduce vizi di motivazione in punto di: Il ricorso è inammissibile, trattandosi di doglianze generiche, poiché semplicemente reiterative dei motivi d'appello ed esclusivamente espressive di un dissenso dalla decisione impugnata, senza alcun confronto critico con le puntuali motivazioni della stessa (pagg. 3 s.).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1993/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 385, cod. pen.. Egli deduce vizi di motivazione in punto di: Il ricorso è inammissibile, trattandosi di doglianze generiche, poiché semplicemente reiterative dei motivi d'appello ed esclusivamente espressive di un dissenso dalla decisione impugnata, senza alcun confronto critico con le puntuali motivazioni della stessa (pagg. 3 s.).

Parole chiave

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motivi di cassazione dazi doganali non pagati difetto di motivazione risarcimento per errore giudiziario allegazioni insufficientemente motivate valore litigioso

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALLOZZI DIEGO nato a NAPOLI il 19/01/1988 avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI; % ‘

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Diego Vallozzi impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen.. Egli deduce vizi di motivazione in punto di:

1) sussistenza del reato;

2) esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto.

2. Il ricorso è inammissibile, trattandosi di doglianze generiche, poiché semplicemente reiterative dei motivi d'appello ed esclusivamente espressive di un dissenso dalla decisione impugnata, senza alcun confronto critico con le puntuali motivazioni della stessa (pagg. 3 s.).

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 dicembre 202