Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1990/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific legal argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1990/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared Vincenzo Marino's appeal against the Ancona Court of Appeal's conviction inadmissible. Marino argued for generic mitigating circumstances and alternative sentencing, but the court found his complaints merely reiterated the appellate arguments without addressing the specific reasoning of the lower court. Consequently, the appeal was rejected, and Marino was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals that are entirely generic, reiterative of appellate grounds, and lacking specific confrontation with the lower court's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic complaints reiterative arguments lack of motivation procedural dismissal inesigibile malgrado lesioni salute procedura di ricusazione assenza di persecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO VINCENZO nato a CROTONE il 10/12/1975 avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Vincenzo Marino impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 337 e 582-585, cod. pen.. Egli deduce violazione di legge e vizi di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche e della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

2. Il ricorso è inammissibile, trattandosi di doglianze del tutto generiche, poiché semplicemente reiterative dei motivi d'appello ed esclusivamente espressive di un dissenso dalla decisione impugnata, senza alcun confronto con le puntuali motivazioni della stessa (pagg. 6-10).

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 dicembre 2025.