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Ordinanza — n. 1989/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1989/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1989/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Eddelloufi Cherkaoui impugna la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen., denunciando un vizio di motivazione in punto di configurabilità del reato. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti. A norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod, proc. pen., la sentenza di applicazione di pena può essere impugnata per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Risulta di solare evidenza, dunque, che la doglianza rassegnata dal ricorrente non rientri in nessuna delle suddette ipotesi tipiche.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1989/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen., denunciando un vizio di motivazione in punto di configurabilità del reato. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti. A norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod, proc. pen., la sentenza di applicazione di pena può essere impugnata per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Risulta di solare evidenza, dunque, che la doglianza rassegnata dal ricorrente non rientri in nessuna delle suddette ipotesi tipiche.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione eccezione di incostituzionalità permesso di promuovere un procedimento penale pubblica istigazione a delinquere motivazione inadeguata delle censure costituzionali istanza di revisione penale

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EDDELLOUFI CHERKAOUI nato il 06/10/1996 avverso la sentenza del 07/05/2025 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Eddelloufi Cherkaoui impugna la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen., denunciando un vizio di motivazione in punto di configurabilità del reato.

2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti. A norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod, proc. pen., la sentenza di applicazione di pena può essere impugnata per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Risulta di solare evidenza, dunque, che la doglianza rassegnata dal ricorrente non rientri in nessuna delle suddette ipotesi tipiche.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 dicembre