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Ordinanza — n. 1988/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to insufficient specific address indication in the appeal act.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1988/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide a specific street address in the appeal act, merely describing a general location. While the defense argued that a prior domicile declaration existed, the Court held that the act itself must explicitly identify the notification location to comply with the applicable procedural rule. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.; The appeal act must contain an explicit and specific reference to a prior domicile declaration and its precise location within the case file to allow for immediate and unambiguous identification of the place for notification.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility domicile declaration requirement notification place specification procedural rule application court costs and fine domicilio eletto domicilio di una parte iscrizione elettorale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Spartaco Malandrucolo impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ha dichiarato inammissibile, per violazione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., l'appello da lui proposto avverso la sentenza che lo ha condannato per il delitto di cui all'art.
Law 9 agosto 2024, n. 114

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 13808 del 24 ottobre 2024, De Felice
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALANDRUCOLO SPARTACO nato a ROMA il 19/12/1979 avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Spartaco Malandrucolo impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ha dichiarato inammissibile, per violazione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., l'appello da lui proposto avverso la sentenza che lo ha condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Egli denuncia violazione di legge:

a) per avere in più occasioni (specificamente indicate in ricorso) dichiarato domicilio nel corso del procedimento;

b) per la necessità di applicare anche in questo caso la legge successiva più favorevole, attese le ricadute della norma processuale sulla libertà personale dell'imputato. La difesa ha depositato memoria scritta, insistendo per la trattazione del ricorso secondo la procedura ordinaria ed evidenziando, a tal fine: che l'atto d'appello conteneva l'elezione di domicilio; che la fattispecie con cui le Sezioni unite hanno composto il contrasto interpretativo sull'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., era diversa dalla presente, mancando del tutto in quel caso un'indicazione del domicilio.

2. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza di entrambe le doglianze. Le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 13808 del 24 ottobre 2024, dep. 2025, De Felice, citata anche dal ricorrente hanno statuito che la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024 (nello specifico, l'appello è stato proposto a gennaio del 2023). La relativa previsione - hanno altresì specificato - dev'essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione od elezione di domicilio ed alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata ed inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione.

Nello specifico, invece, l'atto d'appello, esaminato dal Collegio per la natura processuale della questione devolutagli, non recava - diversamente da quanto dedotto dal difensore con la sua memoria - una tale indicazione puntuale, limitandosi a descrivere l'imputato, nella narrativa del fatto, come «abitante nel quartiere San Basilio, e precisamente domiciliato in via Cagli» (senza neppure specificare il civico, come invece si rappresenta nella memoria).

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così dec