Criminal appeal dismissed as inadmissible for challenging merit evaluation rather than logical flaws in reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Samanta Timpano's appeal inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. Timpano challenged the lower court's confirmation of her conviction for the crime specified in Article 385 of the Penal Code, arguing violations regarding the exclusion of particular minor circumstances under Article 131-bis. The court ruled that the appeal did not identify a logical defect in the reasoning but merely contested the substantive merit of the appellate court's evaluation, which is not reviewable at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 60 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if it merely contests the substantive evaluation of facts or merit without alleging a logical flaw in the court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIMPANO SAMANTA nato a ROMA il 09/10/1976 avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Samanta Timpano impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen., deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in tema di esclusione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis, cod. pen.).
2. Il ricorso è inammissibile, perché non denuncia un vizio logico della motivazione, bensì censura la valutazione di merito compiuta dalla Corte d'appello, non sindacabile in questa sede.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 dicembre 2025.