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Ordinanza — n. 1984/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to absolute genericity and lack of specific grounds or heads of complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1984/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Antonio Borriello's appeal against the Second Instance Court's conviction inadmissible. Borriello argued a defect in reasoning regarding Article 385 of the Penal Code but failed to specify the grounds or points of criticism. The court rejected the appeal because the complaint was absolutely generic, lacking any substantive legal arguments or identified heads of complaint.

Regesto Legislator

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Art. 385 c.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is absolutely generic, failing to indicate the specific heads of complaint, points of criticism, or reasons for the alleged defect in reasoning.

Parole chiave

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absolute genericity inadmissible appeal defect in reasoning specific grounds required heads of complaint sanzioni pecuniarie evasione all'obbligo di contribuzione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 385 c.p.
Antonio Borriello impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod.
Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRIELLO ANTONIO nato a ROMA il 25/06/1967 avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI; //

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Antonio Borriello impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen., deducendo un vizio di motivazione.

2. Il ricorso è inammissibile, per assoluta genericità, non indicando nemmeno i capi o i punti oggetto di censura e, men che meno, le ragioni.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 1° dicembre 2025.