Italian Court dismisses appeals against drug sentencing for inadmissible grounds and lack of special power of attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals against the first-instance sentencing order inadmissible. The appellants raised issues regarding the sentencing rationale and the conditions for immediate release, which the court found did not fall within the narrow statutory grounds for cassation. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against a sentence imposing a penalty are inadmissible if they do not concern the expression of the accused's will, the lack of correlation between the request and the sentence, the erroneous legal qualification of the act, or the illegality of the penalty or security measure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CHABBAA ADEL BEN AMARA (CUI 027YDQ) nato il 30/06/1979 DERVISHI KLEVIS (CUI 05NQI13) nato il 10/01/2002 SHATI OLGERT (CUI 058AN2C) nato il 02/04/1992 SHQAU ALBERT (CUI 03WSF3V) nato il 22/06/1984 TAHIRI IMIR (CUI 047HWQE) nato il 08/02/1977 ZEKAJ EMANUEL (CUI 05K8PNV) nato il 21/01/1995 avverso la sentenza del 01/04/2025 del GIP TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, ai ricorrenti è stata applicata una pena su richiesta, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., per vari delitti in tema di sostanze stupefacenti. Gli imputati Tahiri e Chabbaa hanno dedotto vizi di motivazione in tema di trattamento sanzionatorio; gli altri, in punto di assenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen..
2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo i ricorsi inammissibili, poiché proposti per motivi non consentiti in questa sede. A norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod, proc. pen., infatti, la sentenza di applicazione di pena può essere impugnata per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Risulta di solare evidenza, dunque, che le doglianze rassegnate dai ricorrenti non rientrino in nessuna delle suddette ipotesi tipiche. Tanto dicasi anche per l'imputato Tahiri, per il quale il suo difensore, nelle more del presente giudizio, ha rinunciato all'impugnazione, tuttavia senza essere munito della necessaria procura speciale a tal fine.
3. All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro per ciascuno dei ricorrenti, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10