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Ordinanza — n. 1982/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1982/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1982/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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El Janati Younes impugna la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, denunciando un vizio di motivazione in punto di assenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen..

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1982/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, denunciando un vizio di motivazione in punto di assenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen..

Parole chiave

Generato dall'IA
imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze ritiro della querela penale eccezione di illegalità diritto di ottenere una decisione differimento dell'esecuzione della pena

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL JANATI YOUNES nato il 20/08/1986 avverso la sentenza del 20/05/2025 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. El Janati Younes impugna la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, denunciando un vizio di motivazione in punto di assenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen..

2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti. A norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod, proc. pen., la sentenza di applicazione di pena può essere impugnata per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Risulta di solare evidenza, dunque, che la doglianza rassegnata dal ricorrente non rientri in nessuna delle suddette ipotesi tipiche.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 1° dicembre