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Ordinanza — n. 1981/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for personal sentence application due to improper grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1981/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on grounds not permitted by law. The appellant challenged a first-instance sentence applying a personal penalty for drug possession, arguing a lack of conditions for immediate acquittal. The court ruled that appeals against personal sentence applications are strictly limited to specific defects in the will, correlation, legal qualification, or legality of the penalty, none of which were alleged here.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against personal sentence applications are inadmissible if not based on the expression of the accused's will, lack of correlation between request and sentence, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty.

Parole chiave

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personal sentence application inadmissible appeal drug possession penalty immediate acquittal conditions Cassation procedural limits abuso di sostanze imputazione per reati di stupefacenti tossicodipendenza

Disposizioni normative citate

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Art. 444, cod. proc. pen.
Abbassi Mohamed impugna la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per il delitto di cui all'art.
Art. 129, cod. proc. pen.
309 del 1990, denunciando un vizio di motivazione in punto di assenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen., in quanto detenzione per uso personale.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
A norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod, proc.
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
pen., gli ha applicato su richiesta la pena per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBASSI MOHAMED nato il 26/12/1998 avverso la sentenza del 03/04/2025 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Abbassi Mohamed impugna la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, denunciando un vizio di motivazione in punto di assenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen., in quanto detenzione per uso personale.

2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti. A norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod, proc. pen., la sentenza di applicazione di pena può essere impugnata per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Risulta di solare evidenza, dunque, che la doglianza rassegnata dal ricorrente non rientri in nessuna delle suddette ipotesi tipiche.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 dicembr