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Ordinanza — n. 1979/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1979/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1979/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Michele Delfino impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen., deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in tema di mancata disapplicazione della recidiva o di subvalenza di essa rispetto alle circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1979/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 337, cod. pen., deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in tema di mancata disapplicazione della recidiva o di subvalenza di essa rispetto alle circostanze attenuanti generiche.

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio motivazione inadeguata delle censure costituzionali ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali pena pecuniaria sospesa

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELFINO MICHELE nato a SAN SEVERO il 21/04/1973 avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Michele Delfino impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen., deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in tema di mancata disapplicazione della recidiva o di subvalenza di essa rispetto alle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile, per la genericità del motivo, il quale si risolve nella semplice prospettazione di un'opinione dissenziente, senza l'indicazione di specifici elementi tali da far considerare irragionevole il giudizio della Corte di merito sul punto. In tema di trattamento sanzionatorio, infatti, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché - com'è avvenuto nel caso specifico (pag. 3, sent.) - dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., da esso considerati preponderanti, e non si presenti quale frutto di mero arbitrio o di ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 dicembre