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Ordinanza — n. 1853/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for being factually repetitive and lacking new legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1853/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Noureddine Cherifi inadmissible and ordered him to pay legal costs. The court found the appeal's arguments were merely a reproduction of facts and legal points already thoroughly examined and rejected in the lower court's judgment. Consequently, the appellant was condemned to pay the procedural expenses and a fine of three thousand euros for failing to propose new grounds.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces facts and arguments already examined and rejected by the lower court without introducing new elements or overcoming the vices of logic or law identified in the original decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetitive arguments factual reproduction procedural costs Cassa delle ammende c.p.c. appeal lack of novelty motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHERIFI NOUREDDINE nato il 12/03/1972 avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE;letto il ricorso proposto nell'interesse di Noureddine Cherifi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo versato in fatto e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 3 e 4); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11 dicembre 2025.